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Legge 31/10/2003 n. 3061. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 187, è sostituito dal seguente: "Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare". Art. 9 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codi ficano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale. 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432, è sostituito dal seguente: "Art. 4. – 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali. 3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze". 2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali. 3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio". 4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2". Art. 10 - Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari. 1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi a) prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, e successive modificazioni b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. 2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995 b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995. Art. 11 - Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00. 1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003 n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo". Art. 12 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti princípi e criteri direttivi a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Art. 13 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità. 1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" è sostituita dalla seguente: "e". Art. 14 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico. Art. 15 - Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992 n. 225. 2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994 n. 640. |
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